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Legge comunitaria per siti internet e corrispondenza PDF Stampa E-mail
La legge 88/2009, all’articolo 42, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società, prevedendone anche il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni previste dalla legge (cfr. articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel testo modificato dall’articolo 42 della L. 88/2009) 

Le Società di persone e di capitale doevono indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi etc) le seguenti informazioni:
- sede della società
- ufficio del Registro Imprese dove si trova iscritta e relativo numero di iscrizione
- capitale versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali)
- eventuale stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
- nel caso di Srl o di Spa, l'eventuale presenza di un socio unico.

Le società di capitali sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè di pubblicare le informazioni sopra descritte anche nei siti web delle società medesime.

Tutte le società che ometteranno gli adempimenti previsti incorreranno nella sanzione
stabilita da un minimo di 206 ad un massimo di 2065 euro (secondo la previsione dell’articolo 2630 del codice civile) da porsi a carico di ciascun componente l'organo amministrativo.
 
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